Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1932 al 20 dicembre 2018. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le piante officinali, ha facolta', secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonche' di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.
[2]Tale facolta' non puo' concedersi oltre il 31 dicembre 1931. 1
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Acerbo - Mosconi
[7]- Giuliano - Bottai.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 1932, n. 402
1La L. 31 marzo 1932, n. 402 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, nonche' quello stabilito dal successivo art. 18 per la convalida dei titoli esistenti all'atto della promulgazione della legge e per il conferimento del diploma di erborista, sono prorogati al 31 dicembre 1932".
Testo in vigore dal 21 maggio 1932 al 20 dicembre 2018
