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[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le piante officinali, ha facolta', secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonche' di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.
[2]Tale facolta' non puo' concedersi oltre il 31 dicembre 1931.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Acerbo - Mosconi
[7]- Giuliano - Bottai.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 21 maggio 1932
