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[1]Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonche' alla preparazione industriale di esse.

[2]Tale autorizzazione non comprende la facolta' di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.

[3]Il diploma sara' registrato presso l'ufficio del Comune o dei Comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attivita'. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive Regie prefetture le registrazioni avvenute.

[4]Nulla e' innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di Medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art7 · fonte del testo