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Non e' considerato erborista ne' raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, ne' chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantita' non superiore a quella stabilita dall'elenco che sara' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018
