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Non e' considerato erborista ne' raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, ne' chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantita' non superiore a quella stabilita dall'elenco che sara' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art9 · fonte del testo