Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
V. sent. n. 36 del 1964.
Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 3 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanità) comminano pene più severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E ciò perché: a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale è inerente alla particolare pericolosità delle prime, valutate dal Ministero della sanità attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non può esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosità, in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severità delle pene, per cui è esclusa la violazione del principio di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti
Con il riferimento, contenuto nell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041, all'elenco degli stupefacenti previsto dall'art. 3 della stessa legge, non si da' luogo ad un precetto penale costituito in parte dalla legge e in parte da un atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del divieto il quale contiene una idonea indicazione della condotta vietata e dell'oggetto materiale del delitto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 6 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Art. 25 cost. · Art. 1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanita'. L'elenco degli stupefacenti di cui al comma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella "Farmacopea ufficiale".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art3 · fonte del testo