Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
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3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 369 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva. E' altresi' vietato nella presentazione e propaganda di un'acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite. E' tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:
tolto: a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;
tolto: b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva; c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subito l'invecchiamento minimo prescritto;
tolto: d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) - compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio - non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantita' tale che sia rilevabile all'analisi, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante. Qualora un'acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri. E' vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare le parole "distillato" e "distillazione". Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella preparazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti. Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, puo' essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art14bis · fonte del testo