Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997. 81 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'imbottigliamento delle acqueviti deve essere fatto in recipienti della capacita' di litri 2, litri 1,500, litri 1, litri 0,750, litri 0,500, litri 0,250, litri 0,100. Ciascun recipiente deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente alla sua capacita'. I recipienti per i mostrini di assaggio, devono avere una capacita' inferiore a litri 0,100, e possono avere qualsiasi contenuto effettivo. E' ammessa la tolleranza di non oltre il 3% nel quantitativo di idrati indicato in etichetta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art16 · fonte del testo