Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate. La denominazione "korn" o "corn" e' sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano. La denominazione di "sake' distillato" e' riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso. Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse e' vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art9bis · fonte del testo