Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 153 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali. E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi. E' tollerata, per i vini acescenti, una acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili. E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento. L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art4 · fonte del testo