Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1976 al 27 settembre 1997. 114 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: E' consentito l'uso della parola brandy nelle denominazioni di cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy o oran brandy per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'orange brandy. Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art14 · fonte del testo