Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1976 al 27 settembre 1997. 114 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' consentito l'uso della parola brandy nelle denominazioni di cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy o oran brandy per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'orange brandy. Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art14 · fonte del testo