Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997. 49 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le denominazioni straniere in uso nel commercio, non espressamente richiamate nella presente legge, possono essere adottate per contraddistinguere le acqueviti previste negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, purche' alla dicitura straniera segua la corrispondente denominazione italiana. Si osservano in ogni caso le convenzioni internazionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art15 · fonte del testo