Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 129 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

tolto: 1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 60°;

tolto: 2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

tolto: 3) l'aggiunta di caramello;

tolto: 4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

tolto: 5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle finanze. L'eta' delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento e' quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art3 · fonte del testo