Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 190 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime. E' consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantita' non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento. Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma e' possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art5 · fonte del testo