Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le denominazioni di "acquavite o distillato di ciliegia", di "acquavite o distillato di prugna", di "acquavite o distillato di pesche" e di "acquavite o distillato di albicocche", sono riservate alle acqueviti rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del pesco e dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art6 · fonte del testo