Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le denominazioni di "acquavite o distillato di ciliegia", di "acquavite o distillato di prugna", di "acquavite o distillato di pesche" e di "acquavite o distillato di albicocche", sono riservate alle acqueviti rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del pesco e dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art6 · fonte del testo