Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 122 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95°, in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito. Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per piu' di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto. La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche e' riservata al whisky scozzese. La qualifica "irish" e' riservata al whisky irlandese. La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" e' riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art9 · fonte del testo