Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione. ((Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)).

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. 15 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione. Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto tolto: dei Ministri per l'industria e aggiunto: del Ministro per l'industria, il commercio e aggiunto: l'artigianato di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e tolto: foreste aggiunto: le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il tolto: parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica aggiunto: Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica aggiunto: italiana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art2 · fonte del testo