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Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizioni o requisiti diversi di quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a lire centomila. La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificativi come "tipo", "uso", "gusto", o simili, e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni, suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art19 · fonte del testo