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Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione. Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art2 · fonte del testo