Art. 4
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I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi e' riservata ai soci del consorzio stesso, nonche' ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalita' indicate dal precedente articolo.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
