[1]Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.

[2]Nel termine di nove anni dalla pubblicazione della legge, pero', anche tale personale dovra' munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.

[3]Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.

Testo vigente dal 1 agosto 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art7 · fonte del testo

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