[1]Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.
[2]Nel termine di nove anni dalla pubblicazione della legge, pero', anche tale personale dovra' munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.
[3]Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
