Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Art. 12 — Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

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I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, e' istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformita' alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarita' della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Copia del consuntivo va altresi' depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicita'.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 19 luglio 1994

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