Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Art. 5 — Norme di procedura
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La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 6 ottobre 2011
