Disciplina delle cooperative di emigrazione
Art. 1 — Statuto delle cooperative di emigrazione
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Lo statuto delle societa' cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole:
- a)i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;
- b)altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione dello spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme e' subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che puo' essere impiegata, con consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;
- c)gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000. Tale cauzione puo' essere prestata mediante deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa puo' essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. La statuto delle societa' cooperative suddette deve in ogni caso contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonche' della attivita' che esse intendono ivi esercitare.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010
