Art. 3 — Collegio sindacale
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Del Collegio sindacale delle societa' cooperative contemplate nella presente legge, le quali siano costituite da un numero di soci superiore a cento, fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un rappresentante della organizzazione riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la cooperativa aderisca, da essa designato. Non verificandosi l'adesione ad una di tali organizzazioni, il numero dei rappresentanti del Ministero e' elevato a due.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010
