Art. 8 — Nulla osta per il trasferimento all'estero degli amministratori
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[1]Il trasferimento all'estero degli amministratori e' subordinato al preventivo nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da concedersi di concerto con quello degli affari esteri, sentito il Comitato di cui al precedente art. 6. Le autorita' preposte al rilascio dei passaporti per l'estero non possono rilasciarli agli amministratori delle cooperative di emigrazione, ove non consti dell'avvenuta concessione del nulla osta di cui sopra. A tale scopo deve essere comunicato alle predette autorita', a cura del competente Ufficio del lavoro, l'elenco nominativo previsto nell'ultimo comma dell'art. 4, e le successive variazioni:
[2]Ai fini della concessione del nulla osta gli amministratori debbono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano tecnico finanziario per la realizzazione dello scopo sociale, corredato dalla necessaria documentazione dalla quale risultino il Paese e la localita' di emigrazione, la natura e le caratteristiche dell'attivita' cooperativa che l'ente si propone di svolgere ivi, i contratti gia' stipulati o da stipulare all'uopo, ed ogni altro utile elemento. Debbono in particolare essere precisate l'entita' e la provenienza dei mezzi finanziari occorrenti, sia per il viaggio che per lo stabilimento all'estero dei soci. In via eccezionale ed in considerazione di speciali circostanze puo' essere concesso il nulla osta per il temporaneo trasferimento all'estero dei soli amministratori o loro mandatari, per gli studi e le intese sul posto che risultassero indispensabili. A tale scopo deve essere presentato al Ministero un circostanziato preventivo delle spese di viaggio e di permanenza. La concessione del nulla osta di cui al presente comma puo' essere subordinata all'aumento della cauzione prestata.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010
