Art. 21 — Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1981 al 4 maggio 1983. Leggi il testo vigente →
L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere degli adempimenti previsti nel presente titolo determina l'immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 22, 24 e 27. Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 4 maggio 1983
