Art. 21 — Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione
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((L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo)). Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
Testo in vigore dal 4 maggio 1983 al 10 marzo 1987
