Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 35 — Trattamento straordinario di integrazione salariale

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Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate. L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di fallimento. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 12 novembre 1983

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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