Art. 35 — Trattamento straordinario di integrazione salariale
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Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate. L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di fallimento. 3 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 14-bis) che "L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, l'efficacia dei licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima."
Testo in vigore dal 12 novembre 1983 al 5 aprile 2001
