Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 190/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria, la quale vincola l'ordinamento interno, consente di ritenere che - attraverso il richiamo alle "disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo" - il comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 abbia inteso disciplinare la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al primo gennaio 1993; nulla innovando, invece, rispetto al sistema previgente, per quanto concerne la disciplina dei licenziamenti collettivi e, in particolare, la procedura per la loro rituale intimazione. Pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, sulla premessa che tale comma escluderebbe gli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data del primo gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla direttiva europea 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991 (con l'art. 24). - v. anche sentenza n. 6/1999, con riguardo al rapporto tra licenziamento collettivo e trattamento di mobilità. - sul rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie, sentenza n. 160/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 3 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art3 · fonte su Normattiva