Art. 3 — Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria, la quale vincola l'ordinamento interno, consente di ritenere che - attraverso il richiamo alle "disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo" - il comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 abbia inteso disciplinare la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al primo gennaio 1993; nulla innovando, invece, rispetto al sistema previgente, per quanto concerne la disciplina dei licenziamenti collettivi e, in particolare, la procedura per la loro rituale intimazione. Pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, sulla premessa che tale comma escluderebbe gli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data del primo gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla direttiva europea 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991 (con l'art. 24). - v. anche sentenza n. 6/1999, con riguardo al rapporto tra licenziamento collettivo e trattamento di mobilità. - sul rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie, sentenza n. 160/2000.
Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 3 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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10 versioni dal 1991
urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art3 · fonte su Normattiva