Art. 13 — Esclusioni, esoneri
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Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:
- a)manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
- b)guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
- c)portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345)). I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1994 al 17 gennaio 2000
