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Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

  • a)manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
  • b)guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
  • c)portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345)). I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1994 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 100/1988

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1988

    In materia di provvedimenti di avviamento al lavoro deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario, in quanto la materia stessa e` connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in quanto sollevata dal giudice amministrativo, dell'art. 13, L. 2 aprile 1968, n. 482, denunziato - per violazione degli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. - nella parte in cui prevede che l'imprenditore decada dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido, qualora non assuma in sostituzione di esso, il corrispondente numero di orfani e vedove). - Cfr. S.n. 346/1987.

    Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art13 · fonte su Normattiva