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[1]Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sara' provveduto con separate disposizioni.
[2]Sono pero' vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.
[3]((Sono, altresi', vietate le associazioni del medesimo genere di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dal Ministero della Casa di Sua Maesta' il Re)).
Testo in vigore dal 6 febbraio 1930 al 23 maggio 1933
