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[1]Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sara' provveduto con separate disposizioni.

[2]Sono pero' vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.

[3]Sono, altresi', vietate le associazioni del medesimo genere di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dal Ministero della Casa di Sua Maesta' il Re.

[4]((Sono, inoltre, vietate le Associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ad agenti della Avvocatura dello Stato)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1933 al 3 settembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1930 al 23 maggio 1933. 17 parole aggiunte.

aggiunto: Sono, inoltre, vietate le Associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ad agenti della Avvocatura dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art11 · fonte del testo