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[1]Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sara' provveduto con separate disposizioni.

[2]Sono pero' vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie. 4

[3]Sono, altresi', vietate le associazioni del medesimo genere di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dal Ministero della Casa di Sua Maesta' il Re.

[4]Sono, inoltre, vietate le Associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ad agenti della Avvocatura dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 24 giugno 1937, n. 1473, convertito senza modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2567, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' revocato il divieto di costituire associazioni sancito dagli articoli 11, secondo comma, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, 5 del R. decreto 17 marzo 1927-V, n. 401, e 1 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 378, per i funzionari, impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'Africa Italiana e delle corporazioni, per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per i professori di Istituti di istruzione superiore e media, nonche' per i funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello stato".

Testo in vigore dal 3 settembre 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1933 al 3 settembre 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 24 giugno 1937, n. 1473, convertito senza modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2567, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' revocato il divieto di costituire associazioni sancito dagli articoli 11, secondo comma, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, 5 del R. decreto 17 marzo 1927-V, n. 401, e 1 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 378, per i funzionari, impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'Africa Italiana e delle corporazioni, per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per i professori di Istituti di istruzione superiore e media, nonche' per i funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art11 · fonte del testo