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La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.

Testo in vigore dal 25 agosto 1998 al 25 agosto 2016

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Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1998

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1992 al 25 agosto 1998. 27 parole tolte, 84 parole aggiunte.

La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado tolto: saccarometrico in volume aggiunto: Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 aggiunto: e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado tolto: saccarometrico in volume aggiunto: Plato non inferiore a 5 e non superiore a tolto: 11 aggiunto: 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado tolto: saccarometrico in volume superiore a 11 aggiunto: Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado tolto: saccarometrico in volume e' superiore a 13 aggiunto: Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado tolto: saccarometrico in volume e' superiore a 15 aggiunto: Plato non e' inferiore a 14,5. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art2 · fonte del testo