Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 16 — Comunicazione per la detenzione e il confezionamento

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A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:

  • a)bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
  • b)prodotti vitivinicoli aromatizzati;
  • c)succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
  • d)le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
  • e)aceti. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Testo in vigore dal 28 dicembre 2016 al 17 luglio 2020

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