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I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera' denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione. Per la comunicazione agli interessati si provvedera' nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo. In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmettera', entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44. Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo 111 del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmettera' immediatamente le denunce all'autorita' giudiziaria. In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovra' essere presentata direttamente all'autorita' giudiziaria competente, la quale provvedera' alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del Codice di procedura penale. Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono. Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 11 dicembre 1969

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 149/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1969

    Nel sistema normativo delle indagini per la repressione delle frodi alimentari, la fase di revisione dell'analisi, in caso di esito sfavorevole di questa - nonostante che abbia luogo quando un indizio di reità è già sorto e, per di più, quando l'autorità giudiziaria è già stata investita dalla denuncia - si svolge senza gli interventi difensivi che gli artt. 390, 304, bis, ter e quater, del codice di procedura penale predispongono per gli atti peritali assunti nella fase istruttoria, formale o sommaria, del processo. Pertanto le disposizioni di legge relative, che escludono tali garanzie (art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) vanno dichiarate parzialmente illegittime.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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  • Sentenza n. 104/1974

    Questione infondata
    18 aprile 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nell…

    Art. 112 cost. · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 45 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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  • Ordinanza n. 114/1971

    Questione infondata
    26 maggio 1971

    V. sent. n. 149/1969.

    Art. 24 cost. · Art. 325 c.p.p. · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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