Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 212/2000

    Questione inammissibile
    19 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per omessa indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto identificherebbe le condotte concretanti le fattispecie criminose ivi previste (attinenti alle attività trasfusionali relative al sangue umano e alla produzione di plasmaderivati) facendo riferimento a comportamenti la cui illiceità deriverebbe dal loro contrasto con altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia con il d.m. 27 dicembre 1990 che ha dato attuazione alla citata legge n. 107 del 1990. L.T.

    Art. 25 cost. · Art. 17 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

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  • Ordinanza n. 213/2000

    Questione infondata
    19 giugno 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000, nonché l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore ad anni due, per condotte attinenti le attività trasfusionali relative al sangue umano e la produzione di plasmoderivati assai differenziate, il cui disvalore sociale può anche essere manifestamente disomonogeneo. Va infatti, osservato che: a) la disposizione censurata, facendo espresso riferimento a comportamenti commessi "in violazione delle norme di legge" non può essere letta (come già affermato da questa Corte nella ordinanza n. 311 del 1998) come norma penale in bianco, volta ad autorizzare integrazioni di sé medesima con norme poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in attuazione della legge n. 107 del 1990, sicché, sotto il profilo della previsione dell'applicabilità della medesima sanzione penale, anche a comportamenti costituenti violazione dei suddetti regolamenti attuativi, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale procede il rimettente; b) non si rinviene alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione anche se la sfera di appliczione dell'art. 17 impugnato viene correttamente circoscritta alle sole violazioni delle norme di legge in quanto, in primo luogo, considerata la particolare importanza del bene protetto, non può dirsi che il legislatore, nel prevedere un trattamento sanzionatorio severo, abiia ecceduto i limiti della propria discrezionalità, in secondo luogo - come questa Corte ha più volte affermato - nell'ipotesi in cui una pluralità di condotte diverse per struttura e disvalore siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice, è il giudice che ha il compito di fare emergere in concreto la diversa gravità delle varie sottospecie e di graduare su questa base, nel rispetto dei minimi edittali, la pena da erogare; c) non può dirsi violato neppure l'art. 27, comma terzo, della Costituzione non risultando, per le medesime ragioni ora esposte, alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - ord. n. 311/1998 con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di identica questione sollevata dal medesimo rimettente (per difetto di motivazione sulla rilevanza) ed è stato escluso che la disposizione censurata potesse essere letta come norma penale in bianco. - ord. nn. 145/1998, 456/1997, 220/1996 e sent. n. 281/1991 nelle quali si è affermato che nell'ipotesi in cui una pluralità di condotte diverse per struttura e disvalore sociale siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice non si configura alcuna violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la diversa gravità dei comportamenti emerge attraverso la definizione della pena da irrogare in concreto, affidata al giudice. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost. · Art. 110 c.p.

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  • Ordinanza n. 311/1998

    Questione inammissibile
    22 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, denunciato in quanto, per la raccolta e distribuzione di sangue umano e per la produzione e messa in commercio di emoderivati effettuate in violazione di norme di legge o per fini di lucro, prevede sanzioni penali che, essendo caratterizzate da un elevato minimo edittale (mesi dodici di reclusione e lire 400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente severa (interdizione dell'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni) che, a fronte delle quanto mai variegate condotte contemplate, alcune delle quali sicuramente pericolose per la salute della collettività ed altre in cui invece il rischio si appaleserebbe minimo o in concreto inesistente, non consentirebbero alcuna graduazione. Invero, anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nella imputazione oggetto del giudizio 'a quò con riferimento a norme di carattere regolamentare, non appaiono integrare alcuna delle ipotesi di violazione di leggi previste dalla norma impugnata, va rilevato che il giudice rimettente omette del tutto di additare quale dovrebbe essere, nel caso, il regime sanzionatorio costituzionalmente imposto, venendo così a mancare la necessaria puntuale motivazione della rilevanza. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 17 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art17 · fonte su Normattiva