Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000, nonché l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore ad anni due, per condotte attinenti le attività trasfusionali relative al sangue umano e la produzione di plasmoderivati assai differenziate, il cui disvalore sociale può anche essere manifestamente disomonogeneo. Va infatti, osservato che: a) la disposizione censurata, facendo espresso riferimento a comportamenti commessi "in violazione delle norme di legge" non può essere letta (come già affermato da questa Corte nella ordinanza n. 311 del 1998) come norma penale in bianco, volta ad autorizzare integrazioni di sé medesima con norme poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in attuazione della legge n. 107 del 1990, sicché, sotto il profilo della previsione dell'applicabilità della medesima sanzione penale, anche a comportamenti costituenti violazione dei suddetti regolamenti attuativi, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale procede il rimettente; b) non si rinviene alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione anche se la sfera di appliczione dell'art. 17 impugnato viene correttamente circoscritta alle sole violazioni delle norme di legge in quanto, in primo luogo, considerata la particolare importanza del bene protetto, non può dirsi che il legislatore, nel prevedere un trattamento sanzionatorio severo, abiia ecceduto i limiti della propria discrezionalità, in secondo luogo - come questa Corte ha più volte affermato - nell'ipotesi in cui una pluralità di condotte diverse per struttura e disvalore siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice, è il giudice che ha il compito di fare emergere in concreto la diversa gravità delle varie sottospecie e di graduare su questa base, nel rispetto dei minimi edittali, la pena da erogare; c) non può dirsi violato neppure l'art. 27, comma terzo, della Costituzione non risultando, per le medesime ragioni ora esposte, alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - ord. n. 311/1998 con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di identica questione sollevata dal medesimo rimettente (per difetto di motivazione sulla rilevanza) ed è stato escluso che la disposizione censurata potesse essere letta come norma penale in bianco. - ord. nn. 145/1998, 456/1997, 220/1996 e sent. n. 281/1991 nelle quali si è affermato che nell'ipotesi in cui una pluralità di condotte diverse per struttura e disvalore sociale siano comprese nella medesima fattispecie incriminatrice non si configura alcuna violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la diversa gravità dei comportamenti emerge attraverso la definizione della pena da irrogare in concreto, affidata al giudice. L.T.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost. · Art. 110 c.p.