Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1962 al 1 maggio 1965. Leggi il testo vigente →
La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed e' retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 maggio 1965
