Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1965 al 4 settembre 1966. Leggi il testo vigente →
La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed e' retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di ((un cinquantottesimo)) e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di ((un ventinovesimo)) del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749
1Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nel modificare il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, ha disposto (con l'art. 33) che la modifica ha effetto dal 1 marzo 1966.
Testo in vigore dal 24 luglio 1965 al 4 settembre 1966
