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La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed e' retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di ((un quarantottesimo)) e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di ((un ventiquattresimo)) del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Testo in vigore dal 1 maggio 1965 al 24 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 maggio 1965. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed e' retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di tolto: 1/36 aggiunto: un quarantottesimo e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di tolto: 1/18 aggiunto: un ventiquattresimo del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1617~art3 · fonte del testo