Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1965 al 24 luglio 1965. Leggi il testo vigente →
La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed e' retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di ((un quarantottesimo)) e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di ((un ventiquattresimo)) del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.
Testo in vigore dal 1 maggio 1965 al 24 luglio 1965
