Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed e' retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di un cinquantottesimo e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di un ventinovesimo del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

1

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nel modificare il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, ha disposto (con l'art. 33) che la modifica ha effetto dal 1 marzo 1966.

L. 6 agosto 1966, n. 634

2

La L. 6 agosto 1966, n. 634, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento."

Testo in vigore dal 4 settembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1965 al 4 settembre 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1966, n. 634

    La L. 6 agosto 1966, n. 634, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1617~art3 · fonte del testo