Art. 10
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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il commissario dell'E.N.I.M.S., ovvero su proposta del commissario stesso, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine politico, morale o didattico.
[2]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze, determinera' la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.
[3]Ispezioni compiute dai Regi provveditori o disposte dall'E.N.I.M.S. o dal Ministero dell'educazione nazionale accerteranno che nelle scuole non Regie permangano valide ed efficienti le condizioni previste dagli articoli 3, 6 e 8 della presente legge, in base alle quali esse furono autorizzate o riconosciute o pareggiate.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
