Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1945 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E. N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute - a seconda dei casi dai precedenti articoli 6 e 8, il commissario dell'Ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al Ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto Ministeriale.
tolto: Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il beneficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art9 · fonte del testo