Art. 6
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Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:
- a)che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche, e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;
- b)che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole Regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;
- c)che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;
- d)che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 212
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 212, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, qualora una scuola sia stata aperta, previa la debita autorizzazione in sostituzione di altra scuola di tipo di verso, gia' legalmente riconosciuta, potra' esserne richiesto il riconoscimento fin dal primo anno di funzionamento purche' la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 1945-46.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1946 al 22 dicembre 2008
