Disposizioni
Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1942 al 18 ottobre 1946. Leggi il testo vigente →
Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:
- a)che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche, e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;
- b)che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole Regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;
- c)che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;
- d)che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 18 ottobre 1946
