Art. 8
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[1]Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle Regie se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal Sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici.
[2]Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nel precedente art. 6, si richiede:
- a)che il numero e il tipo delle cattedre sia uguale a quello delle corrispondenti scuole Regie;
- b)che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole Regie o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, Regie o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 1118;
- c)che al personale di ruolo sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole Regie corrispondenti.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
