Art. 9
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[1]Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E.N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute - a seconda dei casi dai precedenti articoli 6 e 8, il commissario dell'Ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al Ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto Ministeriale.
[2]Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il beneficio.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 1 agosto 1945
