Art. 9
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[1]Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E.N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute - a seconda dei casi dai precedenti articoli 6 e 8, il commissario dell'Ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al Ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto Ministeriale.
[2]Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il beneficio.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In considerazione dello stato attuale bellico e in deroga al disposto dell'art. 9 comma secondo della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli effetti del riconoscimento legale concesso durante lanno scolastico 1944-45. decorreranno dell'inizio dell'anno stesso".
Testo in vigore dal 1 agosto 1945 al 22 dicembre 2008
